REGOLAMENTO DI FORMAZIONE CONTINUA
Premessa
L’esercizio professionale di qualsiasi tipo di attività professionale e di supporto tecnico-operativo alle aziende esige l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, il miglioramento di competenze al fine di assicurare il soddisfacimento delle aspettative delle Organizzazioni beneficiarie dei servizi di supporto/consulenza (Imprese, Organizzazioni Non Profit, Pubblica Amministrazione).
I professionisti hanno il dovere di sviluppare e potenziare le proprie competenze professionali.
Il presente Regolamento della Formazione Permanente sancisce l’obbligatorietà alla formazione permanente e le relative modalità di assolvimento per gli Associati GMP & I Cert.
ART. 1 - Formazione permanente
Per “formazione permanente” è da intendersi qualsivoglia attività finalizzata all’aggiornamento, all’approfondimento, allo sviluppo di conoscenze e competenze professionali dei professionisti.
La formazione permanente, intesa come aggiornamento professionale e formazione, è uno strumento che permette di creare valore e sviluppare capacità competitiva.
ART. 2 - Obbligo della formazione permanente
La formazione permanente è impegno statutario ed etico per il professionista associato a GMP & I Cert, prima che prescrizione della Legge n. 4/2013.
Questo obbligo del professionista si assolve con l’impegno a partecipare ad un percorso formativo, in base alle linee guida individuate dal Consiglio Direttivo di GMP & I Cert, che consenta di mantenere e perfezionare le conoscenze e competenze tecnico-professionali.
Tale percorso formativo integra e completa lo studio e l’approfondimento individuale.
ART. 3 - Attività di formazione permanente
Il patrimonio di conoscenze e competenze professionali specifico del Professionista da mantenere aggiornato, attraverso la formazione permanente, viene individuato nelle seguenti tipologie previste dalla matrice delle “Competenze del Professionista GMP & I Cert”:
- Competenze strategiche e sistemiche;
- Competenze metodologiche/realizzative;
- Competenze di comportamento organizzativo;
- Competenze relazionali;
- Competenze di gestione del progetto di consulenza;
- Competenze specialistiche.
Sono da considerare attività di formazione permanente:
- gli eventi specificamente formativi(seminari, corsi, workshop, convegni, webinar,…) rientranti nel programma di formazione predisposto da GMP & I Cert, siano essi svolti presso la Sede centrale, che presso le altre Sedi;
- la partecipazione a corsi, convegni o altre iniziative formative, anche mediante modalità a distanza, promosse o organizzate da GMP & I Cert o da Enti privati e pubblici preventivamente riconosciuti da GMP & I Cert secondo criteri definiti periodicamente;
- l’intervento e la partecipazione alle iniziative di cui sopra in qualità di relatore;
- la redazione e la pubblicazione di libri, articoli specializzati, note, relativi ad argomenti professionali;
- la partecipazione attiva ad attività istituzionali GMP & I Cert (Consiglio Direttivo, altre attività istituzionali centrali e delle altre Sedi, ...).
L’attività formativa si conforma alle linee guida espresse dal DLgs n. 13/2013 e si ispira agli standard di settore.
ART. 4 - Crediti formativi professionali
Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’impegno alla formazione permanente.
ART. 5 - Assolvimento obbligo di formazione permanente
Il Professionista associato a GMP & I Cert, per assolvere l’impegno alla formazione permanente e ottenere/mantenere l’attestato di qualificazione professionale triennale deve acquisire i seguenti crediti formativi professionali (CFP):
a) Socio GMP & I Cert | Almeno 45 CFP nel corso del triennio con le attività di formazione previste dall’art. 3 del presente regolamento. |
Ogni Associato ha la possibilità di scegliere, in relazione alle proprie esigenze professionali, gli eventi che compongono il programma formativo di GMP & I Cert e di eventuali altri Enti le cui attività abbiano ricevuto l’accredito dal Consiglio di GMP & I Cert ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo.
L’impegno alla formazione permanente è compiutamente assolto da parte dell’associato GMP & I Cert attraverso la notifica documentata dell’attività formativa cui si è dedicato a GMP & I Cert che, a norma dell’Art. 5.1e. della Legge n. 4/2013, è tenuta “ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo”.
Tutti i Soci sono tenuti a documentare, tramite la Segreteria, al momento del rinnovo dell’attestazione di qualificazione professionale, qualora ciò non sia stato fatto di volta in volta, l’attività di formazione effettivamente svolta nel periodo precedente, nel caso non sia già certificata direttamente dalla partecipazione ad attività formative GMP & I Cert.
ART. 6 - Sistema di attribuzione dei crediti formativi professionali
I crediti Formativi professionali (CFP) sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
Partecipazione a eventi formativi | 1 CFP |
Relatore a eventi formativi | 2 CFP |
Partecipazione attività associative GMP & I Cert | 2 CFP |
Autoformazione, studio personale | 1 CFP |
Redazione articoli su temi connessi all’attività professionale | 3 CFP |
Pubblicazione libri, paper, ricerche su temi connessi all’attività professionale | 15 CFP |
Coaching/Mentoring attivo | 18 CFP |
Coaching/Mentoring passivo | 6 CFP |
ART. 7 - Attestato di competenze
Il Professionista associato a GMP & I Cert che abbia completato il percorso formativo, riceverà dall’Associazione l’attestato di formazione permanente assolta, indispensabile ai fini del rilascio/mantenimento dell’attestato di qualificazione professionale Socio GMP & I Cert.
ART. 8 – Esenzioni
Il Professionista associato a GMP & I Cert può essere esentato dallo svolgimento di attività di formazione professionale nei seguenti casi:
- maternità, per un anno;
- servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, determinanti l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
- altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.
La richiesta di esonero dovrà essere presentata alla Segreteria entro 30 giorni dal verificarsi la condizione di esenzione.
In riferimento alla causa di esenzione di cui alla lettera c) del presente articolo, la Segreteria si riserva il diritto di esaminare le singole richieste e di esprimersi formulando la conseguente proposta al Consiglio Direttivo che ne adotterà la decisione.
Art. 9 - Alternative all'assolvimento dell'obbligo della formazione permanente
Il Professionista associato a GMP & I Cert che per un qualsiasi motivo non ricadente nelle fattispecie previste dall’art. 8, non avesse compiutamente adempito all’obbligo della formazione permanente, potrà sottoporsi ai fini del mantenimento del suo status di Socio ed il rinnovo dell’attestazione all’assessment previsto per la tipologia del titolo di attestazione che gli compete.
ART. 10 - Sanzioni disciplinari
Il Professionista associato a GMP & I Cert che non ottemperi all’impegno della formazione permanente, con le modalità di cui al presente regolamento, perderà la qualifica di Socio che potrà essere riacquistata attraverso nuovo iter di richiesta.
REGOLAMENTO Formazione Continua GMP & I ratificato dal Consiglio Direttivo in data 10/12/2020.